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Sull'obbligo di impedire un evento in presenza di più garanti della sicurezza

Sull'obbligo di impedire un evento in presenza di più garanti della sicurezza

Autore: Fabrizio Carnino
Data: Giovedì 20 Febbraio 2025


Sull'obbligo di impedire un evento in presenza di più garanti della sicurezza
In tema di reati omissivi colposi in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, se vi sono più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire un evento infortunistico.
E' ricorrente la dinamica dell'infortunio di cui si è occupata la Corte di Cassazione.
Durante i lavori di copertura di un capannone consistenti nella rimozione di lastre di cemento-amianto si è verificata la caduta di un lavoratore che ha calpestato e rotta una di queste lastre che non è risultata non essere protetta.
Dell'accaduto sono stati ritenuti responsabili il datore di lavoro dell'infortunato, amministratore di un'impresa subappaltatrice, l'amministratore della ditta affidataria e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in concorso fra di loro per la mancanza di alcune misure di sicurezza quali la protezione della caduta dall'alto e l'elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS).
Ha ricorso per cassazione solo il datore di lavoro dell'impresa subappaltatrice basando la sua difesa sul fatto che la disposizione di reti di protezione contro la caduta dall'alto erano a carico dell'impresa affidataria sul cui corretto comportamento aveva fatto affidamento.
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso richiamando due principi della giurisprudenza e ricordando che la disciplina dei "cantieri temporanei o mobili" contenuta nel Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 attribuisce autonomi e concorrenti obblighi di sicurezza al titolare della impresa affidataria, ai datori di lavoro delle imprese esecutrici e,  con loro, ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori e richiamando uno dei principi fondamentali della giurisprudenza di legittimità secondo cui le trasgressioni agli obblighi di sicurezza da parte di un soggetto obbligato non si riflettono in un esonero dell'altro, salvo che non abbiano risolutiva incidenza sul piano causale.
In tema di reati omissivi colposi in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, ha inoltre aggiunto, se vi sono più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire un evento infortunistico.
Il fatto e l'iter giudiziario
La Corte di Appello ha riformata, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza pronunciata dal Tribunale nei confronti del datore di un'impresa subappaltatrice, confermando invece, per quanto rileva in questa circostanza, l'affermazione della sua penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 113, 40, comma 2, 590, commi 1 e 3, in relazione all'art. 583, comma 1, n. 1), cod. pen. in danno di un lavoratore dipendente.
Il procedimento ha avuto ad oggetto un infortunio sul lavoro verificatosi presso un capannone stesso consistenti di una società che aveva affidato all'impresa appaltatrice i lavori di ristrutturazione del capannone consistenti nella sostituzione della copertura, costituita in parte da lastre in cemento-amianto, Dovendo inoltre operare nel cantiere più imprese, era stato nominato un Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva.
Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, sulla copertura del capannone erano presenti lucernari inidonei a reggere il peso di una persona. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento prevedeva che questi lucernari fossero circondati da parapetti e su tutta la superficie degli stessi fossero stese reti di protezione, ma il giorno dei fatti questi presidi di sicurezza non erano ancora stati installati; il giorno dell'infortunio i tre dipendenti della ditta subappaltatrice erano saliti sulla copertura per iniziare il lavoro di rimozione delle lastre in amianto.
Già in precedenza, l'intera copertura era stata trattata con materiale di fissaggio di colore rosso che serve ad evitare la dispersione di fibre di amianto, sicché il tetto aveva una colorazione unica sia per le coperture dei lucernari che per le altre lastre.
Per svolgere il lavoro i dipendenti della ditta subappaltatrice avevano predisposto una linea vita e
stavano lavoravano indossando cinture di sicurezza. La rimozione delle lastre in cemento-amianto avveniva facendo uso di una gru di proprietà della impresa affidataria che si era bloccata. Il lavoratore infortunato (che aveva la qualifica di elettricista ed era stato distaccato presso il capannone per la temporanea assenza di materiale elettrico in altro cantiere), pensando che potesse esserci un problema elettrico, aveva deciso di scendere a controllare e mentre camminava sul tetto, aveva messo i piedi su un lucernario che non aveva retti il suo peso e si era rotto facendolo precipitare da un'altezza di dieci metri.
La malattia conseguente aveva avuta la durata superiore ai quaranta giorni e comportato una limitazione dell'abilità lavorativa.
Il datore di lavoro dell'infortunato era stato ritenuto responsabile dell'infortunio (in cooperazione colposa con il datore di lavoro dell'impresa affidataria e con il coordinatore per colpa specifica, consistita nella violazione degli artt. 148, commi 1 e 2; 100, comma 3; 36, comma 2; 96, comma 1, lett. g) de D. Lgs. 30 aprile 2008 n. 81. In particolare:
- per aver omesso di adottare le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori pur consapevole che sulla copertura del capannone vi erano lucernari la cui resistenza a sostenere il peso degli operai era dubbia (art. 148, commi 1 e 2 D. Lgs. n. 81/08);
- per non aver attuato (né verificato che fossero attuate) le prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento in base al quale i lucernari dovevano essere protetti da parapetti e reti anticaduta (art. 100, comma 3, D. Lgs. n. 81/08);
- per non aver fornito ai lavoratori le necessarie informazioni sui rischi specifici cui erano esposti per la presenza dei lucernari (art. 36, comma 2, D. Lgs. n. 81/08);
- per non aver predisposto il Piano Operativo di Sicurezza e per non avere conseguentemente individuato misure preventive e protettive in relazione al rischio specifico di caduta nei lucernari (art. 96, comma 1, lett. g), D. Lgs. n. 81/08).
dott. Fabrizio Carnino con argomentazioni tratte da Punto Sicuro