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assolto il committentre diligente - da punto sicuro

assolto il committentre diligente - da punto sicuro

Autore: Fabrizio Carnino
Data: Lunedì 31 Agosto 2026


Un infortunio grave durante la potatura di alberi ad alto fusto nel giardino di casa, un committente privato privo di competenze tecniche, un'impresa risultata inadeguata. Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 1193/2026 ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti del committente, tracciando un perimetro nitido — e favorevole al cittadino — dei doveri prevenzionistici gravanti sul committente privato non professionale.

 

Il fatto

Il 4 marzo 2022, presso un'abitazione privata un lavoratore impegnato in lavori di potatura di alberi ad alto fusto cadeva da una scala a pioli da un'altezza superiore ai dieci metri, riportando una frattura somatica mielica della vertebra D11 con contusione polmonare, cui conseguiva una paraplegia flaccida permanente degli arti inferiori, con un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per 180 giorni.

I lavori erano stati commissionati dal proprietario dell'immobile a un'impresa individuale, il cui titolare aveva assunto il lavoratore il giorno precedente l'infortunio, senza contratto, senza formazione sulla sicurezza e senza dispositivi di protezione individuale idonei al lavoro in quota.

Dagli accertamenti dell'A.T.S. della Città Metropolitana di Milano emergeva che la scala a pioli utilizzata era «del tutto inadeguata alla complessità e alla pericolosità delle lavorazioni da eseguire».

Il Pubblico Ministero contestava al committente il reato di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica (artt. 113, 590 commi 1 e 3 c.p., e plurime disposizioni del D.Lgs. 81/2008), addebitandogli di aver omesso di verificare il possesso, da parte dell'impresa, dei requisiti di sicurezza richiesti — incluso il documento di valutazione dei rischi e il DURC — e di non aver verificato l'utilizzo di adeguati sistemi di protezione collettiva.

La decisione del Tribunale

Il Giudice ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 554-ter, comma 1, c.p.p., ritenendo che «gli elementi acquisiti nel fascicolo del Pubblico Ministero non consentano una ragionevole previsione di condanna

 

I principi della Cassazione sul committente privato non professionale

Il Tribunale ha ancorato la propria decisione ai principi affermati dalla Suprema Corte, e in particolare alla sentenza Cass. pen., Sez. IV, n. 26335 del 2021, che costituisce il leading case in materia. In quella pronuncia la Cassazione ha chiarito che «nell'ipotesi di conferimento di appalto domestico, non può, in generale, ritenersi che il committente non professionale sia tenuto a conoscere le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale per evitare il verificarsi di infortuni», poiché «ciò implicherebbe una formazione del cittadino comune non prevista dall'ordinamento, che la pretende nei confronti del datore di lavoro e dei soggetti dal medesimo designati o comunque di soggetti professionalmente deputati ad assicurare la sicurezza delle lavorazioni

Il punto di equilibrio tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, è il seguente: al committente privato non si chiede di conoscere né di vigilare sulle singole modalità esecutive del lavoro — che competono al datore di lavoro e ai soggetti professionalmente deputati alla sicurezza — ma si richiede una scelta diligente dell'impresa, da effettuarsi secondo criteri oggettivi. Come precisato dalla già citata Cass. pen., Sez. IV, n. 26335/2021, ciò che la legge pone a carico del committente privato per lavori di tipo domestico è «l'obbligo di scegliere adeguatamente l'impresa», onere che consiste nel verificare che la stessa «sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A., dimostri di essere dotata del documento di valutazione dei rischi e che non sia destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 81/2008». Ove la scelta avvenga secondo tali criteri oggettivi, «non può ritenersi la mala electio da parte del committente non professionale», con conseguente esonero «da ulteriori controlli ed ingerenze nei lavori».

sintesi

La sentenza del Tribunale di Monza si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato che distingue nettamente la posizione del committente professionale da quella del committente privato non professionale. Mentre il primo — specie nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili — è gravato da obblighi penetranti di verifica e coordinamento, il secondo è tenuto essenzialmente a un dovere di diligenza nella scelta dell'impresa, da assolversi secondo criteri oggettivi e proporzionati alle sue conoscenze e possibilità.

 

La decisione offre altresì un'importante precisazione sull'ambito applicativo dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008: gli obblighi ivi previsti — inclusa la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici — operano esclusivamente nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili. Al di fuori di tale perimetro, il committente privato risponde solo nei limiti della culpa in eligendo di diritto comune, secondo i principi generali in tema di responsabilità colposa.

 

L'impostazione accolta dal Giudice Rizzuti — e sostenuta in udienza dagli Avv.ti Galati e Dubini — appare in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, che con la sentenza n. 26335/2021 ha tracciato un equilibrio tra l'esigenza di tutela della sicurezza dei lavoratori e la ragionevolezza degli oneri esigibili dal cittadino comune. Equilibrio che, nel caso di specie, ha condotto a escludere la responsabilità penale di un committente che, pur nella drammaticità dell'evento, aveva fatto quanto ragionevolmente poteva per scegliere un'impresa affidabile.